Condizioni generali di contratto

1. OGGETTO e DURATA

Con il presente contratto, il Mandante conferisce incarico alla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L. di svolgere le attività investigative nei confronti del Soggetto e per le finalità dianzi indicate, obbligandosi a pagare il corrispettivo di cui ai successivi artt. 10 e 11.Il presente mandato ha la durata dianzi indicata e per il periodo strettamente necessario all'espletamento, salvo proroghe in forma scritta e concordata dalle parti per accettazione.

2. REVOCA MANDATO

Il presente incarico potrà essere revocato dalle parti soltanto a mezzo raccomandata A/R da inviarsi e/o consegnarsi a mano, entro cinque giorni dalla stipula dello stesso.

3. RISERVATEZZA

Il Mandante si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui rapporti informativi e sui colloqui diretti o telefonici avuti con EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L. Le informazioni contenute nei rapporti informativi sono da ritenersi strettamente riservate e confidenziali e pertanto destinate esclusivamente al Cliente, che assume la completa responsabilità e cura affinché le stesse non siano, anche indirettamente, divulgate, comunicate, né rese accessibili a terzi estranei alla propria attività o organizzazione, con obbligo di manlevare EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L. da ogni richiesta di risarcimento che dovesse essere avanzata da terzi nei suoi confronti.

4. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI E CONSENSO

Nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa, il Mandante dichiara di aver ottemperato agli obblighi di informativa agli interessati (art. 13 D. Lgs. 196/2003) e, ove richiesto, di acquisizione del consenso(artt. 23 - 24 - 26 - 43 D.Lgs. 196 / 2003).

5. GARANZIA

Il mandante è a conoscenza che l'obbligazione assunta dalla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L. è una obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto l'eventuale risarcimento del danno, anche extracontrattuale, derivante da errori, omissioni, inadempienze operative e / o contrattuali o ritardi da parte della EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.è ammesso esclusivamente entro il limite massimo del corrispettivo del servizio già pagato dal mandante alla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.

6. CONSERVAZIONE DATI

I dati personali trattati da EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L. saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire gli incarichi ricevuti. A tal fine verrà verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

7. COLLABORATORI E CORRISPONDENTI

Il mandante autorizza EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L. ad avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, di collaboratori e/o istituti corrispondenti in Italia ed all’estero, consulenti e/o terzi in genere per l'espletamento del mandato di investigazioni ex art. 134 T.U.L.P.S. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante

8. RESPONSABILITÀ

Il mandante si ritiene responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni causati alla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L. conseguenti a comunicazione, divulgazione e/o diffusione dei dati ricevuti dalla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.compiute dallo stesso direttamente o per un suo tramite, per finalità diverse da quelle previste dal presente incarico.

9. TARIFFE

Il mandante dichiara di aver preso attenta visione delle tabelle delle tariffarie applicate dalla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L., esposte al pubblico all'interno della propria sede, ed approvate dalla competente Prefettura, e dichiara altresì di approvarle e di accettarle, obbligandosi a corrispondere alla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.le tariffe corrispondenti ai servizi richiesti.

10. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E RICONOSCIMENTO DI DEBITO

L' importo che il mandante si obbliga a corrispondere alla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L., maggiorato delle imposte di legge (Iva), sarà quello corrispondente alle tariffe di cui al precedente punto ed indicato nel frontespizio.Il mandante, sin da ora, rinuncia a qualsivoglia eccezione ed opposizione in merito al pagamento e si obbliga a corrispondere al mandatario quanto riportato nel presente atto di riconoscimento di debito, attribuendo a quest'ultimo atto valore di promessa di pagamento e di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dall'art. 1987 Codice Civile e degli artt. 633 e segg. del Codice di Procedura Civile (prova scritta per emissione decreto ingiuntivo).

11. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo pattuito e dianzi indicato dovrà avvenire secondo gli accordi convenuti e dianzi riportati.

12. PENALE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO

Nel caso in cui il mandante non corrisponda la somma dovuta nel termine stabilito, dovrà liquidare alla EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L. gli interessi di mora di legge.

13. REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà registrato solo in caso di necessità e le spese di registrazione saranno a carico del mandante

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. In ordine alle controversie che dovessero insorgere con riferimento alla interpretazione o alla esecuzione del contratto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, così come definito dall’art. 33 del Codice del Consumo.Nel caso in cui il Mandante sia un soggetto diverso dal consumatore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.